Come in ogni Carta costituzionale anche in quella italiana sono previsti degli organi di garanzia costituzionale che hanno la dichiarata funzione di essere dei contrappresi rispetto al potere esecutivo.
Questi organi – il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale – per le condizioni della loro nomina, diventano meno imparziali con la riforma renziana.
Il Presidente della Repubblica
Dal 1948 la Costituzione riconosce nel presidente della Re- pubblica il “capo dello Stato” che rappresenta “l’unità nazionale”. Gli vengono riconosciuti vari compiti tra cui quello di nominare “il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Ha un importante ruolo nella formazione del governo in un sistema che è stato pensato come parlamentare.
Coerentemente i “padri costituenti” avevano previsto un quorum elevato per la sua elezione. Gli elettori sono il parlamento in seduta comune integrato con i rappresentanti regionali: tre per ogni regione. La sua elezione avviene se sono raggiunti i due terzi dell’assemblea e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta.
Nella riforma renziana i “grandi elettori” sono solo i parla- mentari e il quorum è di 2/3 per i primi quattro scrutini – si pensi però al peso enorme della Camera eletta con l’Italicum e quello molto basso del Senato –, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dell’assemblea e, dal riferimento ai votanti e non più all’assemblea, è chiaro che il partito che ha ottenuto il premio dell’Italicum può agevolmente votarsi da solo il presidente della Repubblica.
Situazione attuale
Primo scrutinio 2/3 dell’assemblea
Dal terzo scrutinio maggioranza assoluta (505 voti su 1008 votanti)
Riforma Renzi/Boschi
Primo scrutinio 2/3 dell’assemble (485 voti su 730 votanti)
Dal quarto scrutinio sono sufficienti i 3/5 dell’assemblea (435 voti su 730)
Dal settimo scrutinio sono sufficienti i 3/5 dei “votanti” (per assurdo basterebbero 220 votanti)
Il Presidente della Repubblica conserva sostanzialmente i poteri dell’ordinamento precedente (cioè quello attuale) ma la sua posizione superpartes rischia di venire meno proprio dai meccanismi della sua elezione. Se pensiamo al potere di sciogliere le Camere – nella riforma renziana solo la Camera dei deputati – possa essere attribuito a un presidente di parte significa attribuirlo sostanzialmente al Governo. Anche il potere di nominare il presidente del consiglio e i ministri si svuota tenendo conto della legge elettorale – l’Italicum – che obbliga i partiti a indicare il “capo della forza politica” e quindi nella sostanza il capo del governo.
La Corte costituzionale
La Corte costituzionale è un fondamentale organismo di garanzia all’interno del nostro sistema costituzionale. È il giudice delle leggi, è la guardiana della Costituzione e garantisce l’aderenza ai principi costituzionali delle leggi ordinarie.
Dobbiamo molto alla Corte in termini di modernizzazione e di cessazione di norme vetuste e ingiuste: la depenalizzazione dell’aborto, l’abolizione dell’omicidio per causa d’onore, la cancellazione di diverse norme della legge sulla procreazione medicalmente assistita – verosimilmente la peggiore legge in materia di diritti negati mai emanata dal nostro parlamento e l’abrogazione del c.d. Porcellum solo per fare alcuni degli esempi.
Non tutto è positivo nella giurisprudenza della Corte: sul matrimonio egualitario, per le coppie omoaffettive, non si è espressa positivamente, ma spesso è tornata sopra gli argomenti precedentemente affrontati con orientamenti diversi.
I giudici della Corte sono quindici nominati tradizionalmente in modo tripartito: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque nominati dal parlamento in seduta comune e cinque nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.
Nella riforma renziana i criteri generali di nomina sono gli stessi ma con la suddivisione tra camera (che ne nomina 3) e Senato (che ne nomina 2) anziché farli eleggere in seduta comune. La composizione della Corte rimane dunque la stessa ma vengono meno le condizioni di equilibrio precedentemente garantite.
Inoltre, se il Presidente della Repubblica rappresentava co- munque un ampio schieramento politico – quando più, quando meno – che ne poteva garantire il ruolo di arbitro, con la riforma renziana il partito superpremiato dall’Italicum con il premio di maggioranza alla camera può praticamente da solo nominarsi, come abbiamo visto, il “proprio” presidente con scarse garanzie di imparzialità. La conseguenza è che oltre la metà dei membri della Corte costituzionale verrebbero nominati da un partito per di più minoritario nel paese e maggioritario solo in Parlamento (alla Camera per l’esattezza). Si aggiungono i due membri nominati dal Senato che, come tutti gli atti attribuiti a questo ramo del parlamento, non si capisce chi rappresentano.
Le funzioni della Corte costituzionale rimangono nella sostanza invariate – conflitti di costituzionalità sulle leggi, conflitti tra stato e regioni e accuse al Presidente della Repubblica – con l’aggiunta di un inusuale controllo preventivo sulle leggi elettorali e, si suppone, anche successivo.
Quello che comunque preoccupa è il controllo sulla costituzionalità delle leggi che in un Parlamento squilibrato dal c.d. Italicum rischia di vanificare il ruolo di indipendenza che una Corte costituzionale deve avere.
Già negli ultimi anni la Corte costituzionale si è vista incri- nare la sua natura giurisdizionale con la nomina di Giuliano Amato, ex presidente del consiglio e molte altre cariche. Pur avendo un passato – lontano – di professore universitario la sua nomina – fatta dal presidente Napolitano – è tutta politica in- sinuando dentro la Corte, un conflitto di interessi tra chi le leggi le ha fatte e ora le giudica.
Preservare l’indipendenza della Corte costituzionale diventa un imperativo categorico per l’equilibrio del sistema. Un esempio comparatistico, non secondario, viene dalla Corte suprema degli Stati Uniti dove l’indipendenza dei giudici può essere tale da fare sì che la sentenza sul riconoscimento del matrimonio egualitario tra coppie omoaffettive e etero sia stata possibile in base al voto del giudice Anthony Kennedy, conservatore e nominato da Ronald Reagan.
Dal libro di Luca Benci – In 8 punti le ragioni del NO al referendum costituzionale