LAVORATORI E LAVORATRICI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: INDENNITA’ PER INFORTUNIO

I lavoratori e le lavoratrici con contratti di somministrazione (attivi o cessati) hanno diritto, previa la presenza di determinati requisiti, a ricevere delle prestazioni di varia natura, erogate dagli enti della bilateralità Ebitemp e Forma.temp e di seguito indicate.

Per avere maggiori informazioni e per presentare le richieste, contattaci a questi recapiti:

tel: 342/7467037

mail: e.marchetti@marche.cgil.it

 

INDENNITA’ PER INFORTUNI SUL LAVORO

Ebitemp riconosce un’indennità ai lavoratori in somministrazione in caso di infortunio sul lavoro.

Hanno diritto alle indennità i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, dipendenti dalle agenzie per il lavoro associate a Ebitemp, che si infortunano durante la loro attività professionale presso l’impresa utilizzatrice. L’indennità per gli infortuni viene erogata solo in caso di riconoscimento e liquidazione dell’evento da parte di Inail, ad eccezione dei decessi per cause naturali occorsi sul luogo di lavoro. La protezione di Ebitemp è aggiuntiva rispetto alla tutela di Inail.

L’indennità è erogata nei seguenti casi:

  • Inabilità temporanea: infortunio sul lavoro che si protrae oltre la scadenza del contratto (solo per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato); l’importo della prestazione corrisponde ad una diaria giornaliera pari a 46 euro lorde, per ogni giorno di inabilità riconosciuto dall’Inail a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto e fino a un massimo di 180 giorni.
  • Invalidità permanente (sia per i lavoratori a tempo determinato che indeterminato: è previsto un indennizzo di 833 euro per ogni punto di invalidità permanente riconosciuto da Inail, fino ad un massimo di 50 mila euro.
  • Esito mortale di un infortunio: sul luogo di lavoro o in itinere, e decesso sul luogo di lavoro per cause naturali

Per invalidità permanente e inabilità temporanea la richiesta completa di allegati deve essere inviata entro e non oltre 180 giorni dalla data del prospetto di liquidazione; per infortunio con esito mortale, la denuncia deve essere inviata entro 30 giorni dalla data dell’evento occorso, o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

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