LAVORATORI E LAVORATRICI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: SOSTEGNO ALLA MATERNITA’

I lavoratori e le lavoratrici con contratti di somministrazione (attivi o cessati) hanno diritto, previa la presenza di determinati requisiti, a ricevere delle prestazioni di varia natura, erogate dagli enti della bilateralità Ebitemp e Forma.temp e di seguito indicate.

Per avere maggiori informazioni e per presentare le richieste, contattaci a questi recapiti:

tel: 342/7467037

mail: e.marchetti@marche.cgil.it

 

 

SOSTEGNO ALLA MATERNITA’

Ebitemp prevede un contributo una tantum di € 2.800 (al lordo delle imposte previste dalla legge), per le lavoratrici in gravidanza alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria INPS e il cui contratto di lavoro in somministrazione cessi nei primi 180 giorni dall’inizio della gravidanza.

La richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

 

INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS PER MATERNITA’ OBBLIGATORIA

 Le lavoratrici in maternità che ricevono l’indennità dall’INPS e che hanno il contratto di lavoro in somministrazione scaduto, possono ottenere un contributo integrativo dell’indennità di maternità fino al 100% della retribuzione precedentemente percepita.

(NB: l’ultimo rapporto di lavoro prima di entrare in maternità obbligatoria deve essere in somministrazione)

La prestazione è riconosciuta anche nel caso di interdizione anticipata al lavoro (gravidanza a rischio) per maternità.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’ultimo pagamento diretto da parte dell’INPS.

 

SOSTEGNO PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO

E’ previsto un contributo una tantum di € 2.800 (al lordo delle imposte previste dalla legge) per le lavoratrici e i lavoratori con un contratto in somministrazione, che abbiano ottenuto l’adozione o l’affidamento di un minore o che partecipino ad un progetto di accoglienza temporanea, nel proprio nucleo familiare, di minori che si trovino in situazioni di difficoltà sociale.

Il contributo una tantum spetta qualora il rapporto di lavoro in somministrazione sia cessato nei primi 180 giorni dall’evento e nel caso in cui agli stessi lavoratori non spetti l’indennità Inps relativa al congedo per maternità/paternità obbligatoria.

Il modulo e la richiesta devono essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

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